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DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
Autori Mesazh

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Mesazh DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 
 
COMUNICATO STAMPA

L’Ambasciata d’Italia comunica agli utenti che, a seguito dell’entrata in vigore del DPR n.334/04, al fine di poter richiedere il Ricongiungimento Familiare presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione in Italia, la documentazione da produrre allo Sportello deve essere:

1) legalizzata
2) validata ai fini del ricongiungimento familiare

Gli utenti che devono effettuare il ricongiungimento familiare sono quindi invitati a dichiararlo allo Sportello legalizzazione dell’Ambasciata il giorno dell’appuntamento, e a munirsi dell’allegato modulo , compilato in ogni sua parte e firmato preferibilmente dal cittadino albanese residente in Italia che effettua il ricongiungimento, e ove non sia possibile, dal familiare residente in Albania che dovrą poi chiedere il visto per ricongiungimento.

Il modulo di richiesta, che dovrą essere consegnato in originale allo sportello, dovrą essere accompagnato da tutta la documentazione in esso indicata, cioč:

a) copia del permesso di soggiorno in Italia del richiedente il ricongiungimento familiare
b) fotocopia dei documenti da valicare
Inoltre, solo per i genitori a carico che effettuano il ricongiungimento con i figli in Italia:
c)  certificato familiare da cui risultino tutti i figli nati dal matrimonio, anche se emigrati, sposati, o comunque separati dalla famiglia
d) copia del certificato di famiglia in base a i registri del 1950-1974
e) copia del permesso di soggiorno dei figli residenti in Italia.
f) nel caso di figli residenti all’estero: copia del permesso di soggiorno tradotta e legalizzata dal competente ufficio consolare italiano in originale (non vi fax)

SI FA PRESENTE CHE IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DIVERSA DA QUELLA RICHIESTA, OVVERO DI DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, L’AMBASCIATA NON POTRA’ PROCEDERE ALLA VALIDAZIONE
 




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Pėrgjigju me kuotė Shkarko Mesazhin
Mesazh Re: DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILI 
 
Prima di fare tutte le cose sopra elecate č molto importante poter aver ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento familiare, documento essenziale per poter ottenere il visto dal ambasciata.

Richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando gli apposti moduli, allo "Sportello Unico Immigrazione" istituito presso la Prefettura "Ufficio Territoriale del Governo" del luogo di dimora del richiedente. Nel caso in cui presso la Prefettura competente non sia stato ancora attivato tale servizio, le richieste potranno essere comunque inoltrate presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

Il nulla osta al ricongiungimento familiare puņ essere richiesto dal cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per asilo politico, per studio o motivi religiosi, o in possesso della carta di soggiorno, in favore:

1- del coniuge non legalmente separato;
1- dei figli minori a carico, non coniugato o legalmente separati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
3- dei figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive, non possano provvedere al proprio sostentamento, a causa del loro stato di salute che       comporti invaliditą totale;
4- dei genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, o genitori ultra-sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute

La richiesta deve essere corredata da documentazione comprovante:

1- il reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; per pił familiari il reddito deve essere rapportato alla composizione del nucleo stesso;
2- la disponibilitą di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale, mediante attestazione dell'ufficio comunale o di certificato di idoneitą igienico-sanitaria rilasciato dalla Asl;
3- la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare, tradotta, legalizzata e validata dall'autoritą consolare italiana del Paese di appartenenza o di provenienza dello straniero;
4- copia del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno di cui si č titolari;


I requisiti relativi alla disponibilitą del reddito e dell'alloggio non sono richiesti allo straniero titolare del permesso di soggiorno per asilo politico.
La Questura, su richiesta dello Sportello Unico Immigrazione, esprime parere circa l'eventuale sussistenza di motivi che non consentono l'ingresso dello straniero in Italia.
Lo straniero, a cui č stato rilasciato il visto di ingresso per famiglia, a seguito della procedura di nulla osta al ricongiungimento familiare, dovrą recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, e compilare l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno.
 



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Pėrgjigju me kuotė Shkarko Mesazhin
Mesazh Re: DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILI 
 
Ricongiungimento familiare degli stranieri: chi puņ chiederlo, le procedure per il rilascio del nulla osta e i moduli

Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, puņ richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti pił stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.

PER QUALI FAMILIARI Č PREVISTO
coniuge
figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l’impossibilitą permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie
genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.
LA PROCEDURA PRESSO LO SPORTELLO UNICO
Se si č in possesso dei requisiti sopra indicati, č possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito. Le istruzioni per la compilazione del Modello S e le indicazioni nel dettaglio dei documenti relativi al reddito e all'alloggio si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line. Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederą a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilitą di alloggio e di reddito minimo necessari.
Per l'alloggio, un certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneitą alloggiativa o certificato di idoneitą igienico-sanitaria (originale pił fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Municipio competente per residenza o presso la Asl di appartenenza).
Se il richiedente č ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.
In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale puņ essere sostituito:
- da una dichiarazione di ospitalitą del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia),
- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietą di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).
Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all“importo annuo dell“assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o pił familiari.
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, č necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti ed a carico  dello stesso. Secondo le norme in vigore ( art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si  deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrą essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni  affetti da invaliditą totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l“inabilitą al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilitą,  che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.
Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrą invece presentare all’autoritą consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore etą o lo stato di salute.
Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autoritą consolare.
Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere dovrą esibire all’autoritą diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti č considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirą di svolgere attivitą lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.
PROCEDURA PER FAMILIARI AL SEGUITO
Per favorire la coesione e l’unitą familiare, qualora lo straniero sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, č consentito l’ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali č possibile attuare il ricongiungimento.
Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed č necessaria la stessa documentazione.
Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) č possibile avvalersi di un procuratore speciale.

La documentazione che dovrą essere presentata all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrą essere integrata da:

fotocopia di un documento personale del delegato
delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha gią ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull’apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.
Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirą la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrą conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.
La Questura comunicherą all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederą ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.
 



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